Associazione Cinofila Fidobau - Statuto dell'Associazione

COSTITUZIONE – DURATA - SCOPI

 

ART. 1

E’ costituita un’Associazione denominata: Fidobau

ART. 2

La sede legale dell’Associazione è in Via Pezzana N.32 a Reggio Emilia (RE), mentre la sede delle assemblee è in un qualsiasi locale pubblico offerto dal comune o da ente

ART. 3

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

ART. 4

L’Associazione è autogestita dai Soci volontariamente e gratuitamente, è un’Associazione apartitica senza fini di lucro e commerciali, che ha lo scopo di realizzare luoghi di incontro ed iniziative di carattere ricreativo, culturale cinofilo, sociale e sportivo, organizzando sempre senza fini di lucro, i servizi che si rendessero necessari od utili per il raggiungimento o la migliore realizzazione degli scopi dell’Associazione.
A tali fini l’Associazione è aperta alla collaborazione con tutte le componenti democratiche, istituzionali, Enti pubblici e privati, associazioni.
In particolare, scopo dell’Associazione è :
* Stimolare l’effettiva partecipazione dei cittadini ad operare per lo sviluppo sociale e culturale del territorio in cui ha sede l’Associazione.
* Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di organizzazione del tempo libero dei soci e dei cittadini reggiani.
Tutte le iniziative dell’Associazione sono organizzate a livello amatoriale senza entrare in conflitto o in antagonismo con enti o associazioni a carattere nazionale o ministeriale.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale. Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.
Potrà aderire ad Enti di promozione sportiva e ad associazioni di promozione sociale.
Le attività sportive, così come le attività ricreative e culturali dell’Associazione si svolgeranno nella osservanza delle norme delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni di promozione sociale

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà.
La qualifica di socio ordinario è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio ed espressa su richiesta scritta presentata dall’interessato.
I Soci ordinari sono tenuti a corrispondere al Club una quota annuale il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci, il mancato pagamento della quota annuale implica la decadenza da Socio.
Possono essere Soci onorari le persone che in proprio od in rappresentanza di enti pubblici e privati, società ed Associazioni, abbiamo svolto attività rilevante nell’interesse del Club stesso e della comunità in genere, sia a carattere sportivo che culturale, ricreativo o umanitario.
La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile, salvo caso di morte, non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà.
Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente, alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l’adesione. Entro 30 gg., il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull’accettazione o meno delle stesse.
Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che può delegare tale compito ad un gruppo più ristretto dei suoi Membri, intervenendo al completo solamente quando il parere del gruppo fosse contrario all’ammissione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

ART. 7

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione ed a stabilirne le strutture e gli indirizzi mediante voto espresso in assemblea. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ART. 9

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
* che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’ Associazione;
* che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
* che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
* che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 11

Il Club si fonda essenzialmente sul principio dell’autofinanziamento basato sull’autogestione e sul volontariato e pertanto è costituito:
· dai proventi di tale autofinanziamento;
· dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati;
· da eventuali apporti provenienti dal Comune di Reggio Emilia e dalle Circoscrizioni;
· dal fondo di riserva.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 12

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati.
Il Bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13

Sono organi dell’Associazione
· l’Assemblea degli associati
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente

ASSEMBLEE

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell’attività o tramite lettera ordinaria trasmessa ad ogni socio, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione, quest’ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario o, in sua vece, a cura del Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 15

L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.
5. ratifica la proposta del Consiglio Direttivo in ordine alla quota annuale a carico dei Soci.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione non potrà essere convocata entro 24 ore dalla prima convocazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno 2 gg. prima della data dell’assemblea.
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell’associazione per cui occorrerà la presenza di 1/3 degli associati e il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un voto, è ammesso il voto per delega fino ad un massimo di cinque a testa (cinque deleghe più il proprio voto).
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.
La nomina del segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Al fine di garantire la continuità nella direzione dell’Associazione, l’Assemblea può stabilire, all’atto della nomina del Consiglio Direttivo, che per sorteggio il 50% dei consiglieri rimanga in carica per un altro mandato.
Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice – Presidente ed il segretario.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito..
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telex, fax, telefono non meno di tre giorni prima della adunanza.
Il Consigliere che rimanga ingiustificatamente assente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dal mandato.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;
3. compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell’oggetto sociale;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
8. realizzare il programma delle attività deliberate dall’Assemblea dei Soci;
9. amministrare e tutelare il patrimonio, sottoponendole all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
10. determinare l’ammontare della quota annuale a carico dei Soci;
11. proporre il regolamento interno da sottoporre all’Assemblea:
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli, tramite cooptazione fino al massimo di 1/3.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

SCIOGLIMENTO

ART. 19

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662.

NORME FINALI

ART. 20


Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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