Associazione
Cinofila Fidobau - Statuto dell'Associazione
COSTITUZIONE – DURATA
- SCOPI |
E’ costituita un’Associazione
denominata: Fidobau
La sede legale dell’Associazione
è in Via Pezzana N.32 a Reggio Emilia (RE), mentre
la sede delle assemblee è in un qualsiasi locale
pubblico offerto dal comune o da ente
La durata dell’Associazione è fissata al
31 dicembre 2023 e potrà essere prorogata con delibera
dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è autogestita dai Soci volontariamente
e gratuitamente, è un’Associazione apartitica
senza fini di lucro e commerciali, che ha lo scopo di
realizzare luoghi di incontro ed iniziative di carattere
ricreativo, culturale cinofilo, sociale e sportivo, organizzando
sempre senza fini di lucro, i servizi che si rendessero
necessari od utili per il raggiungimento o la migliore
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
A tali fini l’Associazione è aperta alla
collaborazione con tutte le componenti democratiche, istituzionali,
Enti pubblici e privati, associazioni.
In particolare, scopo dell’Associazione è
:
* Stimolare l’effettiva partecipazione dei cittadini
ad operare per lo sviluppo sociale e culturale del territorio
in cui ha sede l’Associazione.
* Organizzare iniziative, servizi, attività culturali,
sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di
conoscenza, di svago e di organizzazione del tempo libero
dei soci e dei cittadini reggiani.
Tutte le iniziative dell’Associazione sono organizzate
a livello amatoriale senza entrare in conflitto o in antagonismo
con enti o associazioni a carattere nazionale o ministeriale.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione
può avvalersi sia di prestazioni retribuite che
di prestazioni gratuite.
L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni
ed attivare forme di pubblicità commerciale. Potrà
altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare,
immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile
al conseguimento degli scopi sociali.
Potrà aderire ad Enti di promozione sportiva e
ad associazioni di promozione sociale.
Le attività sportive, così come le attività
ricreative e culturali dell’Associazione si svolgeranno
nella osservanza delle norme delle Federazioni sportive,
degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni
di promozione sociale
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci ordinari dell’Associazione le
persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società
e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si
impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere
soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita
la potestà.
La qualifica di socio ordinario è subordinata al
giudizio favorevole del Consiglio ed espressa su richiesta
scritta presentata dall’interessato.
I Soci ordinari sono tenuti a corrispondere al Club una
quota annuale il cui importo sarà fissato dal Consiglio
Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci,
il mancato pagamento della quota annuale implica la decadenza
da Socio.
Possono essere Soci onorari le persone che in proprio
od in rappresentanza di enti pubblici e privati, società
ed Associazioni, abbiamo svolto attività rilevante
nell’interesse del Club stesso e della comunità
in genere, sia a carattere sportivo che culturale, ricreativo
o umanitario.
La quota sociale o il contributo associativo si intende
intrasmissibile, salvo caso di morte, non è rivalutabile
e non potrà in alcun caso essere rimborsato.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad
attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai
genitori o da chi esercita la potestà.
Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere
presentata dal Presidente, alla domanda deve essere allegato
il verbale del Consiglio che ha deliberato l’adesione.
Entro 30 gg., il Consiglio Direttivo esaminerà
le domande e delibererà sull’accettazione
o meno delle stesse.
Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio
Direttivo che può delegare tale compito ad un gruppo
più ristretto dei suoi Membri, intervenendo al
completo solamente quando il parere del gruppo fosse contrario
all’ammissione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato
potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà
in via definitiva l’assemblea dei Soci alla sua
prima convocazione ordinaria.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente,
ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione
ed a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
ed a stabilirne le strutture e gli indirizzi mediante
voto espresso in assemblea. E’ espressamente esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
La qualifica di socio si perde per recesso,
esclusione, per causa di morte.
L’esclusione sarà deliberata
dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
* che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente
adottate dagli organi dell’ Associazione;
* che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel
versamento del contributo associativo annuale;
* che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell’Associazione;
* che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione
sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei suoi membri e debbono essere comunicate ai soci destinatari,
mediante lettera.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso
del contributo associativo annuale versato.
PATRIMONIO
SOCIALE – BILANCIO |
Il Club si fonda essenzialmente sul principio
dell’autofinanziamento basato sull’autogestione
e sul volontariato e pertanto è costituito:
· dai proventi di tale autofinanziamento;
· dai contributi di cittadini, Associazioni ed
Enti sia pubblici che privati;
· da eventuali apporti provenienti dal Comune di
Reggio Emilia e dalle Circoscrizioni;
· dal fondo di riserva.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati
con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante
la vita dell’Associazione né all’atto
del suo scioglimento.
Durante la vita dell’Associazione è fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio
al 31 dicembre
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale
il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da
presentare all’assemblea degli associati.
Il Bilancio deve essere approvato dall’assemblea
degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e per il conseguimento degli scopi sociali.
Sono organi dell’Associazione
· l’Assemblea degli associati
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,
da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei
locali di svolgimento dell’attività o tramite
lettera ordinaria trasmessa ad ogni socio, almeno otto
giorni prima della adunanza, contenente l’ordine
del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l’orario della prima e seconda convocazione, quest’ultima
non può avere luogo nello stesso giorno fissato
per la prima.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla
data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario
o, in sua vece, a cura del Collegio dei Sindaci Revisori.
L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell’associazione riservati alla sua competenza
dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.
5. ratifica la proposta del Consiglio Direttivo in ordine
alla quota annuale a carico dei Soci.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta per iscritto, con indicazione delle materie
da trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo
entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione
nominando i liquidatori.
In prima convocazione l’assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà
più uno degli associati aventi diritto al voto,
in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti. La seconda
convocazione non potrà essere convocata entro 24
ore dalla prima convocazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati
che abbiano rinnovato la tessera almeno 2 gg. prima della
data dell’assemblea.
Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza
assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine
del giorno, salvo che sulle modifiche da apportare allo
statuto e sullo scioglimento dell’associazione per
cui occorrerà la presenza di 1/3 degli associati
e il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.
L’Assemblea rappresenta l’universalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche assenti
o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un voto, è
ammesso il voto per delega fino ad un massimo di cinque
a testa (cinque deleghe più il proprio voto).
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione
ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona
designata dalla assemblea stessa.
La nomina del segretario dell’assemblea è
fatta dal Presidente dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è formato
da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 25 (venticinque)
membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio
restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
Al fine di garantire la continuità nella direzione
dell’Associazione, l’Assemblea può
stabilire, all’atto della nomina del Consiglio Direttivo,
che per sorteggio il 50% dei consiglieri rimanga in carica
per un altro mandato.
Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
– Presidente ed il segretario.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito..
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi
membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera,
telex, fax, telefono non meno di tre giorni prima della
adunanza.
Il Consigliere che rimanga ingiustificatamente assente
per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio
Direttivo, decade automaticamente dal mandato.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza
dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo,
al Consiglio:
1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;
3. compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto
dell’oggetto sociale;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle
attività sociali;
5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione
degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro
e delle branche di attività in cui si articola
la vita della Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’associazione.
8. realizzare il programma delle attività deliberate
dall’Assemblea dei Soci;
9. amministrare e tutelare il patrimonio, sottoponendole
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
10. determinare l’ammontare della quota annuale
a carico dei Soci;
11. proporre il regolamento interno da sottoporre all’Assemblea:
In caso di mancanza di uno o più componenti il
Consiglio provvederà a sostituirli, tramite cooptazione
fino al massimo di 1/3.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti
in carica debbono convocare l’assemblea perché
provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio
Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice Presidente.
In caso di scioglimento dell’associazione
l’assemblea nominerà uno o più liquidatori,
scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di
liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali
crediti, deve essere devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,
sentiti gli organismi di controllo di cui all’art
3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice
Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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