Animali e condominio
Avere un animale rientra nel diritto di proprietà e numerose
sono le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento
o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà
e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere
animali in condominio.
La sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione
testualmente recita: "È inesistente il divieto giuridico
di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga
una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà,
quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può
deliberarlo."
Da segnalare sono anche le due sentenze emesse da un Pretore di Torino
e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due
proprietari di cani ed in entrambi i casi hanno condannato i proprietari
degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: "i
cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività
familiari. Altro commento ad un'importante sentenza è quella
relativo ad un procedimento dinanzi al Giudice di Parma. La sentenza
in oggetto afferma che in un condominio l'assemblea dei condomini non
può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di
tenere animali.
Ciascuno può avere accanto a se un animale per amico e nessun
regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene
una norma restrittiva in questa senso.
Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere
i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischiasse
il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica
i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso
per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità.
Una sentenza del Pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che sia necessario
l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività
dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete non essendo
sufficiente il semplice possesso degli animali.
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti
i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti,
non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni
del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè
in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono
inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso
con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè
le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto
collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici,
di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i
loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa
che ne preveda l'obbligatorietà.
Ente giudicante 04.12.93 Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028
Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Cafagna C. Cond. Herni Ponte S. Pietro
Riviste Arch. Locazioni, 1994, 798
Rif. legislativi CC, art. 1119; CC, art. 1138; CC, art. 1987;
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Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal
condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto
di ritorno nell'edificio condominiale.
Ente giudicante 08.03.94 Trib. Napoli, 8 marzo 1994 Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Giaquinto e altro c. Lauro
Riviste
Arch. Locazioni, 1994, 337 Rif. legislativi CPC, art. 700; CC, art.
1138;
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La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà
una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo
se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a
non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento
condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza,
stabilire limiti (oneri reali o servitù) ai diritti ed ai poteri
dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo
o divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica
delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla
necessità di tutelare gli interessi generali del condominio,
come il decoro architettonico dell'edificio.
Ente giudicante 10.04.90 Trib. Piacenza, 10 aprile 1990 Sommario
Condominio di edifici: (diritti e vincoli)
Parti in causa Copelli c. Cassi
Riviste Arch. Locazioni , 1990, 287